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CCNL Alimentare 2024-2027: livelli, tabelle retributive, testo integrale

CCNL Alimentare 2024-2027: livelli, tabelle retributive, testo integrale

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese del settore alimentare sottoscritto tra Cifa Italia, il sindacato dei lavoratori Confsal e la sua federazione Fesica-CONFSAL, è valido per il triennio economico e normativo 2024-2027 e può essere applicato dalle Piccole e Medie Imprese industriali, artigiane e commerciali operanti nel settore alimentare aderenti a Cifa.

I vantaggi del CCNL Alimentare

Il Contratto Collettivo Nazionale contiene misure significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e welfare; sono state introdotte quelle novità capaci di cogliere le nuove sfide poste dal mercato del lavoro in un settore strategico come quello delle imprese alimentari.

Il codice del contratto è E020.

Indice:

  1. Formazione iniziale per i lavoratori neoassunti e il reinserimento lavorativo
  2. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
  3. Periodo di prova
  4. Flessibilità
  5. Banca delle ore
  6. Cessione di ferie per malattia
  7. Premio presenza, premi di produttività e welfare aziendale
  8. Apprendistato
  9. Scatti di competenza
  10. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze
  11. Preavviso attivo
  12. Malattia
  13. Epar
  14. SanARCom
  15. FonARCom

1. Formazione iniziale per i lavoratori neoassunti e il reinserimento lavorativo

Viene introdotta una specifica disciplina per l’incentivazione dell’inserimento lavorativo di soggetti privi di esperienza professionale e il reinserimento di particolari categorie di lavoratori svantaggiati quali ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno sei mesi e soggetti espulsi dal mercato del lavoro.

Al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze il datore di lavoro fornisce al lavoratore una specifica formazione della durata minima di 120 ore che dovrà realizzarsi al massimo entro 24 mesi dall'assunzione. Durante tale periodo, e in ragione dell’obbligo di formazione, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al lavoratore una retribuzione ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento e commisurata alle reali competenze professionali del lavoratore neoassunto o oggetto di reinserimento.

2. Regime retributivo differenziato a contrasto di specifiche situazioni

In considerazione delle forti differenziazioni produttive che caratterizzano il nostro Paese, al fine di contrastare il lavoro irregolare e sostenere i livelli occupazionale nei contesti territoriali più depressi, è possibile concordare temporaneamente un regime retributivo differenziato, previo accordo sindacale specifico sottoscritto a livello territoriale e/o aziendale. Tale regime retributivo differenziato è altresì applicabile, subordinatamente alla stipula di accordo sindacale territoriale e/o aziendale, in tutte le aziende operanti nel territorio nazionale nell'ipotesi di crisi aziendale ed occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività. All’ente bilaterale EPAR è demandato il compito di asseverazione e monitoraggio dell’applicazione degli accordi sindacali in argomento.

3. Periodo di prova                              

Al fine di migliorare la fase dell'inserimento lavorativo, la durata del periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato è stata aumentata in modo da rendere ponderata e consapevole l’assunzione e contemperare gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Flessibilità

Il nuovo CCNL consente una maggiore efficienza organizzativa attraverso una flessibilità dell'orario di lavoro rispondente alle necessità connesse ai cicli produttivi nel settore alimentare. Vengono previsti due diversi tipi di flessibilità, quella individuale e quella collettiva allo scopo di far fronte in modo più immediato ed efficiente alle variazioni dell'intensità lavorativa. Vengono regolamentate, inoltre, tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di rendere più flessibile il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele del lavoratore. Allo stesso fine viene implementata la banca delle ore e vengono previste numerose deroghe alle limitazioni per la stipula e la successione di contratti a tempo determinato.

5. Banca delle ore

Nella banca delle ore confluiscono le ore maturate a titolo di lavoro straordinario, consentendo ai lavoratori di convertire le suddette ore in permessi compensativi.

Tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nella banca delle ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, così da integrare la conciliazione dei tempi vita-lavoro con le esigenze di flessibilità richieste mercato.

6. Cessione di ferie per malattia

Il nuovo contratto integra la disciplina dei congedi con le nuove disposizioni introdotte in materia e consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute, in modo da offrire uno strumento di solidarietà sociale tra personale dipendente.

7. Premio presenza, premi di produttività e welfare aziendale

Al fine di incentivare la produttività aziendale e premiare i lavoratori più impegnati e assidui, viene prevista una gratifica presenze dall'importo definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in azienda.

Il premio presenza potrà essere trasformato in premio di produttività detassabile a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo aziendale o territoriale. È possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto, esenti da ogni tassazione.

8. Apprendistato

Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato, il CCNL Alimentare regolamenta tutte le tipologie di apprendistato: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica, ritenuto dalle parti strumento principe per la realizzazione del sistema duale di alternanza scuola-lavoro; l'apprendistato professionalizzante, reso operativo anche attraverso la regolamentazione di profili formativi specificamente individuati capaci di soddisfare le esigenze formative dell’apprendista e quelle professionali richieste dall’azienda e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Viene disciplinato, inoltre, l'apprendistato in cicli stagionali che consente alle aziende stagionali di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi e per una durata complessivamente non superiore ai quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.

9. Scatti di competenza

La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo.

Tali scatti, pari all'1,5% della retribuzione, sono condizionati dalla possibilità di dimostrare l’acquisizione, nel triennio, di almeno una competenza tecnico specifica di profilo, una competenza digitale ed una trasversale inerenti alla propria qualifica professionale di inquadramento.

È prevista anche la possibilità di sostituire e/o integrare lo scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.

10. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze

Per incentivare la crescita economica e dell'occupazione il contratto introduce un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze ai fini contrattuali. L'obiettivo è promuovere l'apprendimento permanente. Questo sistema può essere utilizzato per il riconoscimento dell'istituto dello scatto di competenza.

11. Preavviso attivo

In una prospettiva solidaristica tra le parti del rapporto contrattuale, il datore di lavoro che intenda procedere alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo garantisce al dipendente un periodo di tempo, corrispondente alla durata del preavviso contrattuale, finalizzato al ricollocamento del lavoratore in altra azienda. Parallelamente viene fornita specifica comunicazione all’ente bilaterale EPAR che si attiva per promuovere il ricollocamento del dipendente.

12. Malattia

Al fine di incentivare la produttività, durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS pari al:

  • 60% della retribuzione lorda per i primi tre giorni di malattia
  • 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia
  • 100% della retribuzione giornaliera dal 21° al 180° giorno di malattia

13. Epar

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Epar è l’ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva di CIFA Italia e CONFSAL. È intersettoriale, confederale e autonomo.

Dal 2012 lavora per garantire alle aziende italiane servizi di qualità. Eroga prestazioni sociali a sostegno dei lavoratori al fine di creare un contesto organizzativo efficiente ed efficace, con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda. Interviene su occupazione, mercato del lavoro, formazione e welfare.

Nell’aprile del 2023 è stato iscritto nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

14. SaARCom

SanARCom è il fondo sanitario che offre un’ampia gamma di prestazioni, servizi, benefici e indennità a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Sono assicurabili dipendenti, quadri e dirigenti. Possono aderire tutte le aziende, indipendentemente dal contratto applicato

15. FonARCom

FonARCom è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua scelto da oltre 180.000 aziende e da più di 1.400.000 lavoratori. Il fondo finanzia piani formativi su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane, attraverso strumenti adeguati a ogni contesto aziendale, interaziendale e di sistema.

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Copertina ccnl alimentare

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