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CCNL ICT: tabelle retributive, livelli, testo integrale

CCNL ICT: tabelle retributive, livelli, testo integrale

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT è valido per il triennio economico e normativo 2021-2024 e può essere applicato dalle aziende aderenti a Cifa Italia che operano nel settore dell’Information and communication technologies.

Il Ccnl ICT regola i rapporti di lavoro tra le aziende e il personale dipendente secondo principi di partecipazione, sussidiarietà territoriale e flessibilità.

Il codice del contratto è H640.

I vantaggi del CCNL ICT

Il secondo livello contrattuale è particolarmente adattabile alle esigenze del mercato e del settore. Ai fini dell’obiettivo, favorire l’occupabilità e sostenere l'imprenditorialità nel settore delle nuove tecnologie, il contratto prevede azioni importanti: valorizza al massimo gli strumenti di politica attiva, modula le erogazioni salariali legandole agli incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, in modo innovativo, alle competenze acquisite. 

La formazione viene incentivata e il welfare diventa pieno e articolato andando incontro alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.

Il testo contrattuale condivide e supporta l’approccio europeo a sostegno della diffusione delle tecnologie digitali e della loro piena acquisizione. In questo senso, contribuisce a consolidare l’innovazione dei modelli di formazione, a migliorare l’accesso alla formazione continua e a far fronte all’aumento delle competenze digitali necessarie per l’occupazione, la crescita personale e l’inclusione sociale.

È il primo Ccnl specifico per il settore ICT.

Indice:

  1. Premi di produttività e welfare aziendale
  2. Premio presenza
  3. Apprendistato
  4. Scatti di competenza
  5. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze
  6. Valorizzazione delle professionalità e job rotation
  7. Onboarding
  8. Re-employment
  9. Articolazione dell’orario di lavoro
  10. Premio di performance
  11. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
  12. Periodo di prova 
  13. Lavoro agile
  14. Banca delle ore
  15. Malattia
  16. Preavviso attivo
  17. ePar
  18. SanARCom
  19. FonARCom

1. Premi di produttività e welfare aziendale

I premi di produttività e di risultato, introdotti tramite contrattazione di secondo livello, danno diritto agli sgravi fiscali previsti dalla normativa. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, su richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro. 

2. Premio presenza

Al fine di incentivare la produttività aziendale e premiare i lavoratori più assidui, al posto della quattordicesima mensilità, viene prevista una gratifica presenze.  

Non vengono ritenuti giorni di assenza le ferie, i giorni di ricovero ospedaliero, i connessi periodi di convalescenza certificati dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’astensione obbligatoria per maternità, i congedi parentali, i permessi retribuiti previsti, i permessi sindacali e tutti quei permessi riconosciuti per legge a favore del lavoratore.

3. Apprendistato

Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato, ritenuto strumento efficace per lo sviluppo dell'occupazione, il Ccnl ICT ne regolamenta tutte le tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
  • il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
  • apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca

Si rende operativo l’importante istituto dell’apprendistato anche attraverso la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, appositamente delineati in modo da soddisfare le esigenze formative dell'apprendista e quelle professionali richieste dall'azienda.

4. Scatti di competenza

La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo.

Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti triennali di competenza pari all'1,5% della retribuzione mensile laddove dimostri l’acquisizione, nel triennio, di nuove competenze. In particolare, i lavoratori, ai fini del riconoscimento dello scatto, devono dimostrare l’acquisizione di una competenza tecnico specifica di profilo, di una competenza digitale e di una competenza trasversale, tutte inerenti alla propria qualifica professionale di inquadramento.

È prevista la possibilità di sostituire e/o integrare lo scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.

5. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze

Per incentivare la crescita economica e dell'occupazione il contratto introduce un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze ai fini contrattuali. L'obiettivo è promuovere l'apprendimento permanente. Questo sistema può essere utilizzato per il riconoscimento dell'istituto dello scatto di competenza.

6. Valorizzazione delle professionalità e job rotation

Il contratto amplia le possibilità di accesso dei lavoratori a percorsi di valorizzazione della propria professionalità. Lo strumento della job rotation viene utilizzato con l'intento di favorire la diversificazione delle competenze e lo sviluppo delle potenzialità inespresse del lavoratore e di acquisire nuove competenze e abilità che favoriscano l'avanzamento di carriera e/o nuove opportunità lavorative.

7. Onboarding

Con l’obiettivo di sostenere un’occupazione di qualità e rafforzare i processi di inserimento lavorativo, attraverso lo sviluppo di nuove competenze, viene introdotto il regime di onboarding attivabile per i neoassunti con contratto a tempo indeterminato.

I lavoratori neoassunti saranno inseriti in un percorso della durata di 24 mesi, così strutturato:

  • 1° FASE: ha durata di 12 mesi e, al fine di promuovere un arricchimento delle competenze, prevede diversi percorsi di job rotation della medesima durata da svolgere in differenti aree aziendali e di business
  • 2° FASE: ha durata di 12 mesi, destinati alla formazione on the job, di minimo 60 ore, durante la quale il lavoratore andrà a ricoprire il proprio ruolo di approdo in azienda con l’intento di costruire il proprio personale profilo professionale e affermare le competenze maturate.

8. Re-employment

Per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori con più di 50 anni di età, delle donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, dei disoccupati di lunga durata privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e percettori di ammortizzatori sociali e dei soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l'impiego, il Ccnl ICT favorisce il sistema di re-employment.

Il sistema di re-employment per i lavoratori rientranti nelle suddette categorie avrà una durata di 24 mesi, così suddivise:

  • 1° FASE: ha una durata minima di 60 ore da svolgere in 12 mesi all’interno di differenti aree aziendali e di business e secondo diversi percorsi di job rotation
  • 2° FASE: ha durata di 12 mesi, destinati alla formazione on the job, di minimo 60 ore, durante la quale il lavoratore andrà a ricoprire il proprio ruolo di approdo in azienda con l’intento di costruire il proprio personale profilo professionale e affermare le competenze pregresse e maturate.

9. Articolazione dell’orario di lavoro

Il contratto propone una nuova visione della gestione del lavoro con maggiore autonomia e aumentata flessibilità nel rispetto degli obiettivi prefissati e delle necessità organizzative aziendali.

Il lavoratore, pertanto, può prestare la propria attività lavorativa diurna, sia in presenza che in regime di lavoro agile, nel rispetto degli orari massimi di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge, gestendo autonomamente il proprio carico di lavoro all’interno di una fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00.

Analogamente, il lavoratore che presti la propria attività in orario notturno può gestire il proprio carico di lavoro all’interno di una fascia compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

10. Premio di performance

Viene introdotta la possibilità di prevedere, in sede di contrattazione individuale o aziendale, appositi premi di performance, da corrispondere al lavoratore al raggiungimento di determinati obiettivi concordati e prefissati. I datori di lavoro dovranno prevedere l’individuazione di obiettivi puntuali e misurabili, al fine di consentire un monitoraggio periodico dei risultati della prestazione lavorativa.

11. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

Al fine di aumentare i livelli occupazionali in determinate aree territoriali e contrastare le forme di lavoro irregolare, il contratto introduce un sistema di “retribuzione differenziata”. Questo regime differenziato, con una riduzione dei livelli retributivi pari al 20%, può essere applicato dalle seguenti tipologie di aziende:

  • aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia)
  • aziende operanti in comuni con meno di 10.000 abitanti, comuni definiti montani o rurali ai sensi di legge purché non possiedano i requisiti di comune turistico
  • aziende aventi sede in territori in stato di calamità dichiarata

Il regime è altresì applicabile per un periodo massimo di 36 mesi in tutte le aziende operanti nel territorio nazionale nell'ipotesi di crisi aziendale e occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.

12. Periodo di prova                                               

Al fine di migliorare la fase di inserimento lavorativo e rendere l’assunzione ponderata e consapevole, il Ccnl ICT prevede un periodo di prova più lungo rispetto a quanto previsto dagli altri contratti collettivi nazionali del lavoro.

13. Lavoro agile

Le Parti promuovono il ricorso allo strumento del lavoro agile al fine di adattare le prestazioni lavorative alle nuove esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la produttività, assecondare il cambiamento tecnologico e favorire una sempre più incisiva cultura di responsabilizzazione dei lavoratori verso forme di lavoro orientate al raggiungimento dei risultati.

Per quanto concerne l’attuazione del lavoro agile, le Parti richiamano quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la regolamentazione del Lavoro Agile, sottoscritto il data 25 febbraio 2021.

14. Banca delle ore

Per mettere i lavoratori nelle condizioni di utilizzare i riposi compensativi e per promuovere la conciliazione tra vita-lavoro e le esigenze di flessibilità richieste dal mercato, viene potenziata la banca delle ore. Questo consente ai lavoratori di usufruire di permessi compensativi al posto di maggiorazioni retributive.

15. Malattia                      

Al fine di incentivare la produttività, durante il periodo di malattia, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS pari al:

  • 60% della retribuzione lorda per i primi tre giorni di malattia
  • 75% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° giorno
  • 100% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° al 180° giorno

16. Epar

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Epar è l’ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva di CIFA Italia e CONFSAL. È intersettoriale, confederale e autonomo.

Dal 2012 lavora per garantire alle aziende italiane servizi di qualità. Eroga prestazioni sociali a sostegno dei lavoratori al fine di creare un contesto organizzativo efficiente ed efficace, con la consapevolezza che il lavoratore è al centro della performance dell’azienda. Interviene su occupazione, mercato del lavoro, formazione e welfare.

Nell’aprile del 2023 è stato iscritto nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

17. SanARCom

SanARCom è il fondo sanitario che offre un’ampia gamma di prestazioni, servizi, benefici e indennità a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Sono assicurabili dipendenti, quadri e dirigenti. Possono aderire tutte le aziende, indipendentemente dal contratto applicato.

18. FonARCom

FonARCom è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua scelto da oltre 180.000 aziende e da più di 1.400.000 lavoratori. Il fondo finanzia piani formativi su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane, attraverso strumenti adeguati a ogni contesto aziendale, interaziendale e di sistema.

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brochure ccnl ict

 
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