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IL LIBRO UNICO ACCETTA IL VECCHIO VISTO DEI CONSULENTI

del lavoro ai dubbi emersi in questa prima fase di applicazione della norma che interessa la generalità delle imprese del settore privato.

La semplificazione del libro unico del lavoro, che diventerà obbligatorio dal periodo di paga di gennaio 2009, è stata voluta dal ministro Maurizio Sacconi. La disciplina è stata prevista dagli articoli 39 e 40 del Dl 112/08 (legge 133/08) e dal decreto ministeriale del 9 luglio. Chiarimenti applicativi sono contenuti nella circolare del Lavoro 20/08. La normativa ha mandato in pensione i libri paga e matricola, potrà continuare a essere utilizzato fino al 16 gennaio 2009 solamente il registro presenze , per consentire ad imprese e consulenti di adattarsi al nuovo adempimento: in poche parole presenze ed elementi che determinano il compenso del lavoratore saranno contenuti in un solo cedolino.
Vista la novità non poche le richieste di chiarimenti da parte di imprese e professionisti: dalle nuove modalità di compilazione, alla regole di tenuta ed esibizione del libro, agli elementi da registrare.
Si tratta, infatti, di applicare nuove procedure e criteri e di definire il flusso di informazione tra datore di lavoro e consulente (o centro servizi) cui è affidata la compilazione e tenuta del libro. Per aiutare a risovere i dubbi degli operatori, la Fondazione studi ha attivato una casella email.
Questi i principali chiarimenti della Faq messe a punto dalla Fondazione, nel ripercorrere la disciplina del libro unico. Tra i datori di lavoro privati vincolati a istituire e tenere il nuovo libro figurano anche le aziende speciali di capitale (per esempio, Spa o Srl) costituite da enti locali per la gestione dei servizi pubblici. In questo caso, infatti, anche se a completo capitale pubblico questi soggetti conservano natura privata. L'obbligo di rispettare il nuovo adempimento sussiste anche per i rapporti di lavoro svolto all'estero dal momento che esso presuppone la stipula di un contratto di lavoro subordinato o autonomo in Italia. Mentre nessuna iscrizione deve essere fatta per i lavoratori autonomi occasionali.
La Fondazione ha precisato anche che per i lavoratori distaccati, in analogia con quelli somministrati, i dati da inserire sono il nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale nonché l'azienda distaccante.
Se sarà il consulente a datenere il libro unico, l'azienda dovrà inviare la comunicazione alla direzione provinciale del Lavoro entro il termine del periodo transitorio anche se la stessa è stata già inoltrata in base alla normativa previgente. Tale comunicazione può essere fatta da subito e produrrà effetti anche durante il regime transitorio.
Da qui a dicembre si potranno delineare le soluzioni su alcuni problemi applicativi. Ad esempio, ci sono aziende con più unità produttive sul territorio, assistite da più consulenti del lavoro che rendono di difficile applicazione l'elaborazione del libro unico con una sola numerazione sequenziale.
Lo stesso problema si pone per le aziende che gestiscono direttamente parte del personale (ad esempio, quello impiegatizio), mentre affidano al consulente del lavoro la gestione dei dirigenti.
Infine, le aziende che adottano il calendario sfasato dovranno stampare il libro unico nei 16 giorni successivi il mese di riferimento. Per ottenere un maggior margine a disposizione resta da capire se è possibile differire, oltre alle variabili retributive, anche le presenze del mese.

 

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