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Ccnl Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 2016, 2017, 2018, 2019

Ccnl Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 2016, 2017, 2018, 2019

È stato sottoscritto lo scorso 19 dicembre 2016, tra la Confederazione CIFA e le federazioni collegate Fedarcom, UniTerziario, UniPmi, e il sindacato dei lavoratori CONFSAL e le rispettive federazioni Fna-CONFSAL e Snalv-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Intersettoriale per i settori Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi per il triennio economico e normativo 2016-2019.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale relativo ai settori Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, sottoscritto tra la Confederazione CIFA e le federazioni collegate Fedarcom, UniTerziario, UniPmi, ed il sindacato dei lavoratoriCONFSAL e le rispettive federazioni Fna-CONFSAL e Snalv-CONFSAL, è valido per il triennio economico e normativo 2016-2019 e può essere applicato dalle aziende aderenti a CIFA che rientrano nelle categorie di cui ai settori disciplinati.

Il Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale si pone come obiettivo quello di dare risposta alle diverse realtà economiche e occupazionali del Paese e di favorire azioni significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e welfare; sono state introdotte così quelle novità capaci di cogliere le nuove sfide poste dal mercato del lavoro, anche e soprattutto attraverso l'introduzione di quegli istituti in grado di realizzare un sistema di relazioni industriali che sia moderno ed efficiente.

Codice contratto

Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale è associato il codice INPS "473", da utilizzare all'interno del flusso UNIEMENS e nel modello di assunzione e trasformazione UNILAV.

Campo di applicazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale disciplina il rapporto di lavoro tra aziende e lavoratori nei settori Commercio Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

Retribuzione di primo ingresso

Nell'ottica di favorire l'integrazione professionale dei lavoratori neo assunti, viene data la possibilità al datore di lavoro, di assumere a tempo indeterminato lavoratori privi di esperienza professionale o che abbiano un'esperienza inferiore ai 6 mesi nella mansione affidata, applicando una retribuzione ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento.

A tal fine, il datore di lavoro si impegna a fornire una specifica formazione all'interno dell'orario di lavoro della durata minima di 80 ore nei primi due anni dall’assunzione.

Regime di reimpiego

E' previsto un regime retributivo ridotto nel caso di assunzioni a tempo indeterminato finalizzato al reinserimento di particolari categorie di lavoratori svantaggiati (ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno 6 mesi, soggetti espulsi dal mercato del lavoro da ricollocare).

Il datore di lavoro si impegna a fornire al lavoratore una specifica formazione della durata minima di 80 ore nei primi due anni dall'assunzione. In ragione di tale obbligo di formazione, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una retribuzione ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento.

Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

In considerazione delle forti differenziazioni territoriali e produttive che caratterizzano il Paese, e in ragione della volontà di mettere in atto azioni concrete finalizzate all'aumento dei livelli occupazionali e al contrasto del lavoro irregolare, viene introdotto un regime di “retribuzione differenziata” per il rilancio dell'occupazione nelle aree depresse.

Tale regime retributivo di favore potrà essere applicato:

- nelle aziende fino a 15 dipendenti aventi la sede produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia);

- in tutte le aziende operanti in comuni con popolazione residente inferiore alle 10.000 unità e definiti montani o rurali ai sensi di legge purché non possiedano i requisiti di comune turistico;

- nei territori in stato di calamità dichiarata.

Lo stesso è applicabile per un periodo massimo di 36 mesi in tutte le aziende operanti nel territorio nazionale, senza limitazioni, nell'ipotesi di crisi aziendale ed occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.

Periodo di prova

Il periodo di prova delle assunzioni a tempo indeterminato è stato aumentato al fine migliorare la fase di inserimento lavorativo e rendere ponderata e consapevole l’assunzione, in modo da tutelare e contemperare gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

Mutamento di mansioni

La disciplina del mutamento di mansioni è stata aggiornata alle recenti normative e consente di flessibilizzare la prestazione lavorativa senza rinunciare alle garanzie normative ed economiche del lavoratore.

Smart working

Viene regolamentato il lavoro agile quale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in grado di adattare le esigenze produttive aziendali ai tempi di vita-lavoro del personale dipendente. Il nuovo Contratto potenzia e rende applicabile l’istituto dello smart working in un ottica di lavoro orientato al raggiungimento del risultato.

Banca delle ore

Viene potenziata la banca delle ore, nella quale confluiscono le ore maturate a titolo di lavoro straordinario, consentendo ai lavoratori di beneficiare dei permessi compensativi in luogo delle maggiorazioni retributive.

Infatti, tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nella banca delle ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore, così da integrare la conciliazione dei tempi vita-lavoro con le esigenze di flessibilità richieste dal mercato.

Congedi parentali e cessione di ferie per malattia

Il nuovo Contratto integra la disciplina dei congedi con le nuove disposizioni introdotte in materia. Il CCNL Intersettoriale consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute, in modo da offrire uno strumento di solidarietà sociale tra personale dipendente.

Contratti flessibili

Il nuovo CCNL regolamenta tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di flessibilizzare il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele e ai diritti indisponibili del lavoratore. Collaborazioni coordinate e continuative, contratto di somministrazione, lavoro stagionale, lavoro intermittente sono solo alcuni degli istituti che permetto una compatibilità tra le necessità organizzative di impresa e quelle individuali del lavoratore.

Bilateralità

La bilateralità costituisce l’ambito privilegiato di concertazione e rappresenta un’opportunità per imprese e lavoratori di promozione di azoni positive in materia di welfare, produttività e adeguamento costante delle competenze.

L’ente bilaterale di riferimento è Epar al quale sono demandate dalle Parti firmatarie compiti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e welfare.

Il contributo mensile è stabilito nella misura dello 0,60% da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda, di cui lo 0,50% a carico del datore e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Sanarcom 

Ai nuovi Fondi sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL, al fine di poter fruire di tutti i servizi di assistenza sanitaria integrativa e di welfare erogati dai fondi e in grado di sostenere la funzione sociale ed economica dell’impresa.

Premio presenza

Al fine di incentivare la produttività aziendale e premiare i lavoratori più assidui, in luogo della quattordicesima mensilità viene prevista una gratifica presenze dall'importo definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in azienda.

Il premio presenza può essere trasformato in premio di produttività detassabile a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo aziendale o territoriale.

Premi di produttività e welfare aziendale

Si è scelto di valorizzare le specificità delle singole realtà produttive, superando schemi rigidi e immutabili, attraverso un modello di assetti contrattuali che, pur continuando a riconoscere alla contrattazione nazionale un ruolo centrale, preveda un potenziamento della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento capace di dare risposte concrete alle singole realtà produttive e territoriali.

Gli accordi territoriali o aziendali possono accedere agli sgravi fiscali previsti per la contrattazione di secondo livello. E' possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto, esenti da ogni tassazione.

Apprendistato

Viene potenziato e valorizzato il contratto di apprendistato, ritenuto strumento efficace per lo sviluppo dell’occupazione , pensato per combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile, avvicinando il mondo dell’istruzione a quello del lavoro.

Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato il CCNL Intersettoriale regolamenta tutte le tipologie di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica

Con questa forma di apprendistato possono essere assunti giovani dai 15 ai 25 anni di età per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, l'acquisizione di qualifiche professionali triennali o di diplomi professionali. L'apprendista percepisce, per i primi quattro anni, una retribuzione proporzionalmente crescente (45%, 55%, 65% e 70%).

Si promuove l’utilizzo di tale tipologia contrattuale quale strumento principe per la realizzazione del sistema duale di alternanza scuola-lavoro.

  • Apprendistato professionalizzante

Finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; con tale contratto possono essere assunti tutti i soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni.

Si è scelto di rendere operativo questo importante istituto anche attraverso la regolamentazione di profili formativi specificamente individuati capaci di soddisfare le esigenze formative dell’apprendista e quelle professionali richieste dall’azienda.

  • Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. L'apprendista percepisce, per i primi quattro anni, rispettivamente il 40%, 50%, 60% e 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Viene disciplinato, inoltre, l'apprendistato in cicli stagionali che consente al datore di lavoro, che svolga la propria attività in cicli stagionali, di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi ed entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.

Scatti di competenza

La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo.

Tali scatti, pari all'1,5% della retribuzione per un massimo di 10 scatti triennali, maturano in conseguenza della partecipazione del lavoratore ad attività/percorsi formativi inerenti la propria qualifica professionale, per un monte ore non inferiore a 50 in un triennio.

Lo scatto inoltre viene integrato di un ulteriore 0,5% nel caso in cui il percorso formativo svolto dal lavoratore ottenga la certificazione delle competenze secondo le normative vigenti.

E' prevista anche la possibilità, da definire a livello aziendale, di sostituzione e/o integrazione dello scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.

Malattia

Per quanto riguarda il trattamento economico della malattia, al fine di incentivare la produttività, la carenza malattia è retribuita al 60% nel limite massimo di sei eventi morbosi nell’anno.

Vai alla pagina dedicata al rinnovo del CCNL Intersettoriale valido per il triennio economico e normativo 2020-2023.

Guarda sotto il video esplicativo.

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