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Sacconi: “tolleranza zero” sul lavoro nero e con la circolare n. 34 del 29/09/2010 dà indicazioni sui principali contratti utilizzabili nel settore Turismo

professionalizzante, tirocini formativi, ecc.), spiccano la variabilità e la stagionalità, elementi tipici del comparto turistico che spingono imprese e operatori a basarsi su modelli flessibili.

Apprendistato
Una delle tipologia contrattuali analizzate è l’apprendistato, soprattutto nelle sue forme part-time e a cicli stagionali: il Ministero ricorda che non è previsto un orario minimo da tenere presente nella stipula del contratto di apprendistato ma, in ogni caso, l’eventuale riduzione di orario non deve inficiare il raggiungimento delle necessità formative che ammontano a 120 ore.
Stesso discorso per l’apprendistato part-time: anche in questo caso non è ammessa la possibilità di riproporzionare il monte ore formativo, disposto dalla disciplina regionale in materia, che deve rimanere lo stesso anche in presenza della riduzione di ore lavorative proprie della forma di lavoro parziale.
Lo stesso vale per l’apprendistato a cicli stagionali: nonostante la ripartizione del lavoro solo per alcuni mesi dell’anno, permane il vincolo di espletare 120 ore di formazione per ogni 12 mesi di lavoro.
Sempre in merito a quanto sopra, nella circolare si precisa anche che l'impiego, da parte dello stesso datore, di apprendisti o tirocinanti in diverse regioni di lavoro, obbliga al rispetto della legislazione regionale in materia dove il datore di lavoro ha la sede legale.

Lavoro intermittente
Per quanto riguarda il lavoro intermittente, vi si può fare ricorso fronte di esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale e nei seguenti periodi: week-end, vacanze natalizie, pasquali, estive e per prestazioni comunque rese da soggetti sotto i 25 anni o sopra i 45 (per le tipologia di attività contemplate si faccia riferimento alla tabella allegata al RDL n. 2657/23).

Il lavoro accessorio
Altra tipologia soddisfacente il comparto Turismo, il lavoro accessorio è sfruttabile nell’ambito di lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione, manifestazioni sportive e culturali, maneggi e scuderie, ecc.
Per quanto riguarda i soggetto che possono effettuare prestazioni in quest’ambito vengono indicati:
-i giovani con meno di 25 anni iscritti ad un qualsiasi ciclo di studi e in qualsiasi settore produttivo, il sabato, la domenica e nei periodi di vacanza. Per gli stesso soggetti che frequentano l’università, il periodo si estende a tutto l’anno;
-i pensionati, in qualsiasi settore produttivo;
i lavoratori con contratto part-time per il 2010, in qualsiasi settore produttivo;
soggetti percettori di prestazioni di cassa integrazione e disoccupazione per il 2010, in qualsiasi settore produttivo e con il limite massimo di 3000 euro per anno solare.

Menzionati anche i contratti a tempo determinato, la somministrazione di lavoro, il lavoro ripartito e l’appalto.

In conclusione, il monito di Sacconi sul lavoro sommerso. Il ministro rafforza il concetto e afferma che bisogna contrastare il lavoro nero che deve interessare le forme peggiori di sfruttamento del lavoro attraverso un’attenta forma di intelligence. Previste severe sanzioni per coloro che "ricorrono ancora impunemente al lavoro sommerso o al lavoro irregolare di pseudo appaltatori o di cooperative spurie, creando intollerabili effetti di dumping economico e sociale".

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