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ANCHE PER GLI APPRENDISTI TRATTAMENTI DI SOSPENSIONE. Messaggio INPS n. 17114 del 29/07/2009

2/2009. Come confermato dal Ministero del lavoro, anche sulla scorta di quanto sancito dal 'art. 5, comma 5 del D.M. 19 maggio 2009 n. 46441, l'apprendista, che trasformi il rapporto di lavoro in tempo indeterminato, può accedere ai trattamenti di sospensione previsti dalle citate lettere a) e b) dell'art. 19, qualora il biennio assicurativo e le 52 settimane contributive o, in alternativa, le 78 giornate lavorative, siano coperte da contribuzione figurativa derivante da periodi di apprendistato.
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