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INPS: MESSAGGIO N. 16508 PER CHIARIRE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA MANOVRA D'ESTATE

(come, ad esempio, i professionisti) che non sono impresa;
- la norma, riferendosi ai “lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”, include i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge n. 2/2009);
- l'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato, in sede di Ministero del Lavoro, dalle stesse parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori;
- ai lavoratori spetta, a carico del datore, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione: tale somma addizionale ha natura retributiva.
Altri chiarimenti vengono forniti dall'Istituto in merito all'incremento dell'indennità in favore dei lavoratori con il contratto di solidarietà difensiva, stipulati ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 ed all'incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.
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