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LAVORO: LE TUTELE ALLARGANO IL CAMPO

di servizi, per esempio, potranno quindi avere un'indennità pari all'80% della retribuzione lorda per un massimo di 90 giorni, anche per periodi frazionati . Come previsto dalla legge 2/09 (che ha convertito il Dl 185/08), il decreto firmato dal ministro del Lavoro, di concerto con l'Economia, disciplina anche l'indennità per gli apprendisti e il forfait per i collaboratori coordinati e continuativi. L'indennità è una misura sperimentale finanziata fino al 2012. Per il 2009-2010 i lavoratori percepiranno l'80% della retribuzione. Dal 2011, invece, l'assegno sarà pari all'indennità di disoccupazione con requisiti normali, vale a dire il 60% dello stipendio, per i lavoratori assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di licenziamento. L'indennità è ridotta al 35% della retribuzione per chi non ha 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma nell'anno precedente ha lavorato almeno 78 giornate (comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate per malattia, maternità e così via), oppure risulta assicurato da almeno due anni e con un contributo settimanale nel biennio precedente la domanda. L'indennità è prevista anche per gli apprendisti in forza da almeno tre mesi. Il trattamento può essere concesso per massimo 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima. I datori di lavoro che intendono fruire degli interventi di sostegno devono comunicare ai servizi per l'impiego la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, oltre ai nominativi dei lavoratori interessati. L'informazione viaggia telematicamente e tramite l'Inps, l'ente bilaterale o uno abilitato a esercitare la consulenza del lavoro. Per beneficiare del trattamento, i dipendenti devono, a loro volta, presentare all'Inps la domanda dichiarando l'immediata disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale o al reimpiego. Il decreto del ministro del Lavoro fissa poi in 100 milioni le risorse disponibili per il forfait ai collaboratori coordinati e continuativi, che perdono il posto. L'assegno – in base al decreto legge 5/09 – è pari al 10% del reddito conseguito nell'anno precedente. Per tutti le indennità sono pagate dall'Inps – afferma il decreto – sulla base della data di presentazione delle domande «nei limiti delle specifiche risorse».

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