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IVA PER CASSA: LE PRINCIPALI NOVITA'

Queste le principali caratteristiche:

Tetto a 200mila euro
Il decreto ammette a godere del differimento tutti i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, nel caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume di affari non eccedente 200mila euro. È questo il limite quantitativo posto dal legislatore alla possibilità di emettere fatture con Iva a esigibilità differita, requisito che deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno, pena la decadenza dal beneficio. Nonostante la disciplina sia ormai definita, restano alcune incertezze e difficoltà applicative (si vedano le schede), la cui portata dovrà essere attentamente valutata in sede di implementazione del regime.

Regime facoltativo

In particolare, la natura facoltativa del regime dell'Iva per cassa – opera solo su opzione del cedente/prestatore – può turbare i rapporti fra imprese, a vantaggio delle più forti. Infatti, controparti commerciali che per dimensioni o posizioni dominanti sul mercato dispongono di un rilevante potere contrattuale, sono in grado di indurre i propri fornitori, specie se di dimensioni minori, a non avvalersi dell'esigibilità differita, potendo così mantenere la detrazione su base documentale, con tutti i connessi vantaggi finanziari. Il timore risiede dunque nel fatto che dal nuovo sistema possano implicitamente derivare effetti distorsivi della concorrenza.

«Conflitto di interessi»
Rischia poi di generarsi un «conflitto di interessi» fra cedente e cessionario. Nel caso in cui un'operazione dovesse essere regolata per contanti (o con modalità non tracciabili), il collegamento tra pagamento e detrazione dell'imposta può indurre il cedente a sostenere di non aver ricevuto il corrispettivo, in modo da evitare il versamento dell'Iva, a fronte di un'opposta posizione del cessionario, portatore di un interesse concorrente, a sostegno dell'adempimento della propria obbligazione, al fine di salvaguardare il diritto a detrazione.

Procedure concorsuali
Non del tutto chiara appare la modalità di applicazione della deroga che prevede la non operatività dell'obbligo di versare comunque l'imposta trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, nel caso in cui il cessionario/committente, anteriormente, sia stato «assoggettato a procedure concorsuali». Le norme del decreto legge 185/08, così come il decreto attuativo, utilizzano infatti questa espressione, che manca evidentemente di puntualità. Sfugge infatti se per assoggettamento debba intendersi la presentazione dell'istanza relativa alla procedura ovvero sia necessaria la dichiarazione dell'autorità giudiziaria, posizione quest'ultima che si ritiene più plausibile.

Contabilità
L'Iva per cassa introduce anche alcune complicazioni sul piano contabile. In disparte la gestione delle fatture, non semplice risulta il controllo del rispetto del volume d'affari che legittima la fruizione del differimento, limite che va osservato anche durante l'applicazione del regime. Infatti, a partire dall'operazione che determina, nel corso dell'anno, lo sforamento dei 200mila euro, l'Iva deve essere applicata secondo il regime ordinario, fermo restando il riconoscimento dell'esigibilità differita per le transazioni precedenti. Ciò implica la necessità di introdurre nella prassi aziendale il monitoraggio dell'evoluzione del fatturato in rapporto al predetto tetto, elemento la cui dinamica non risulta peraltro agevole da osservare. Perdere di vista questa misura può portare a procrastinare l'utilizzo del regime anche in carenza del presupposto legato al volume d'affari, con ciò che ne deriva in termini sanzionatori, ove è configurabile un omesso versamento d'imposta.
 

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