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DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL SINDACATO

determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’ associazione. Sul punto sono del resto concordi gli arresti della giurisprudenza di questo Consiglio che danno rilievo al duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia «iure proprio», sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 9158 del 30.12.2003; n. 752 del 05.05.1998). Detta sfera di legittimazione non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’ intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Detta preclusione è espressamente codificata all’ art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel teso novellato dall’ art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni». La domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell’organizzazione sindacale soggiace, quindi, al filtro dell’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata» che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere. (M. Bucci - Presidente Federcommercio Imprese Artigiane Provincia di Bari)

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