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FONDO SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE IMPRESE IN CRISI: OPERATIVO DAL 5 LUGLIO PDF Stampa E-mail
Martedì 06 Luglio 2010 11:31
Operativo dal 5 luglio 2010 il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà a cui potranno fare domanda per accedervi le imprese in difficoltà. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 febbraio che attua la delibera del Cipe del 18 dicembre 2008, n. 110 e fissa i criteri di priorità nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal
Governo in materia di politica industriale.
La disponibilità del fondo, istituito dal c.1 art.3 del decreto-legge del 14 maggio 2005, è di 35 milioni di euro, in conformità agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato, e riguarda interventi di salvataggio* e ristrutturazione** sottoforma di garanzia di natura solidale su finanziamenti bancari contratti dall’impresa.

Gli aiuti sono destinati alle imprese (società di capitali) in difficoltà*** che rientrino nella definizione di media e grande impresa****. Sono escluse quelle operanti nei settori: agricolo, pesca, acquacoltura, acciaio e carbone; e quelle per le quali siano state presentate istanze giudiziali per l’accertamento dello stato di insolvenza.

Le domande di richiesta vanno inviate, correttamente e completamente compilate, a Invitalia, che dopo averle verificate, le invierà, a sua volta, al Comitato di valutazione tecnica che esprimerà il suo parere e consulterà la Commissione europea , nel caso di richieste da parte di grandi imprese.


Le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Dell’esaurimento delle risorse ne verrà data comunicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

Quest’ultimo La presentazione delle domande potrà avvenire fino a esaurimento delle risorse del Fondo. Le comunicazioni relative all’esaurimento delle risorse o al rifinanziamento del Fondo saranno pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico.

Scarica il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 febbraio

Scarica la delibera del Cipe del 18 dicembre 2008

Scarica il c.1 art.3 del decreto-legge del 14 maggio 2005


*Aiuti per il salvataggio
Consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica.
Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.
Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

**Aiuti per la ristrutturazione
Si basano su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie.
Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento).
 
***Impresa in difficoltà 
Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata , qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

****Microimprese, le piccole o medie imprese
Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.
Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
 
(Fonte: Comunicazione UE 2004/C 244/02; Raccomandazione 2003/361della Commissione europea)
 
 
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