Domande e Risposte PDF Stampa E-mail
Sono socio di una società di persone (s.n.c.) soggetta agli studi di settore ed ancora non ho versato le imposte relative alla mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. Ho sentito parlare della proroga al 6 luglio e volevo sapere se posso beneficiare di tale proroga per il pagamento delle imposte.
 
Probabilmente si riferisce alla proroga contenuta nel D.P.C.M. 4 giugno 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, n. 137.
Infatti, è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto per la proroga dei termini per i versamenti di Unico per i soggetti che applicano gli studi di settore.
I soggetti interessati, nei quali rientrano anche i contribuenti persone fisiche soci di società di persone e di capitali e associati in associazioni professionali che applicano gli studi di settore, potranno versare le imposte dovute senza maggiorazione dello 0,40% fino al 6 luglio, con la possibilità di mettersi in regola con la maggiorazione entro il 5 agosto 2009.
Per tutti gli altri contribuenti restano invece le scadenze del 16 giugno e del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto la risposta è affermativa, potrà beneficiare della proroga e versare quanto eventualmente dovuto entro il 6 luglio prossimo senza maggiorazione
 
Che valore ha la posta elettronica certificata? La posso usare per la mia attività?
 
La posta elettronica certificata (PEC), in base al D.P.R. n. 68/2005, rende opponibile la data e l’ora di trasmissione e ricezione di un documento elettronico.
Ciò significa che i messaggi trasmessi per posta elettronica certificata hanno la stessa valenza di quelle inviati tramite posta ordinaria.
In particolare, quando sia il mittente sia il destinatario del messaggio sono titolari di una casella di PEC ed il messaggio viene trasmesse tramite dette caselle, la valenza è analoga ad una raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il mittente avrà dal gestore una ricevuta di invio, in cui è specificata data e ora dello stesso, ed una ricevuta di consegna con cui viene certificata la data e l’ora di consegna del messaggio all’indirizzo del destinatario.
Se il messaggio viene inviato da una casella di PEC ad una casella di posta elettronica “normale”, allora avremo una valenza pari a quella di una raccomandata semplice, in cui viene certificato solamente il momento di spedizione del messaggio (senza avere alcuna evidenza della consegna del medesimo).
La PEC, quindi, può essere utilizzata nella propria attività commerciale in sostituzione di tutti quei messaggi e comunicazioni in cui è necessario ottenere una prova che in un dato momento la comunicazione è stata inviata. Se viene trasmessa ad una casella PEC del destinatario si otterrà anche l’evidenza dell’avvenuta consegna del messaggio, ottenendo così una sorta di “raccomandata con avviso di ricevimento elettronica”.
  
La banca ha segnalato la mia posizione “in sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. Cosa posso fare?
 
La Cassazione si è pronunciata su tale questione in una recente sentenza (la n. 7958/2009).  Con questo provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che ai fini dell’obbligo di segnalazione “a sofferenza” alla centrale rischi, la banca deve valutare l’intera situazione finanziaria dell’interessato e le ragioni per cui si registrano degli inadempimenti. La Cassazione, quindi, ha ritenuto che un mero ritardo da parte del cliente a restituire il capitale alla banca non giustifica la segnalazione del cliente stesso alla centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia. Ancor più tale segnalazione è illegittima quando le richieste di rientro siano state contestate dal cliente.
In tali ipotesi il cliente può ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia nonché agire nei confronti della banca che ha segnalato il credito “in sofferenza” chiedendo il risarcimento del danno provocato da tale segnalazione.


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