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Venerdì 13 Febbraio 2009 09:35 |
La formazione obbligatoria nei casi di apprendistato professionalizzante può terminare prima nei casi di trasformazione anticipata del rapporto di lavoro con relativa assunzione a tempo indeterminato. Queste le indicazioni della circolare n. 25/I/0001727 del 6 febbraio 2009 diramata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro. Anche se la circolare ribadisce l'obbligo formativo tra i requisiti necessari per fruire dei benefici per le aziende che si impegnano ad offrire percorsi di apprendistato professionalizzante, ne limita gli obblighi alla sola fase pre-assunzione. Il Ministero chiarisce infatti che gli obblighi previsti dalla circolare 27/2008 per godere dei benefici di cui all'art. 21, comma 6 della legge n.56/1987 permangono soltanto fino al momento della conversione del contratto: anche se in anticipo, dopo l'assunzione - che presuppone la maturata qualifica - la formazione non è più obbligatoria. Da qui, se da un lato le aziende non avranno più obblighi formativi se "assumono prima" (e quindi non potrà più essere vincolante o in grado di inficiare il nuovo rapporto di lavoro per il neo-dipendente), dall'altro gli enti formativi non potranno "rivendicare" la prosecuzione dei percorsi di apprendistato professionalizzante.
Circolare n. 25/I/0001727 del 6 febbraio 2009
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