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CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI APPRENDISTI

ovvero alla possibile estensione agli stessi in chiave analogica delle normative in materia di ammortizzatori sociali, di recente emanazione, quali l’art 19, comma 8, del D.L. n. 185 del 2008 (conv. da L. n. 2/2009) e le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2009 (conv. da L. n. 102/2009).

In sintesi:

Gli istituti a sostegno del reddito e le recenti normative hanno suggerito una soluzione positiva al quesito: tenuto conto della funzione assolta dal sistema di integrazione salariale, volta a sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di crisi, nonché dell’inquadramento del contratto di solidarietà nell’ambito degli ammortizzatori sociali, appare possibile per analogia ammettere l’estensione della disciplina prevista dall’art. 19, comma 8, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2 del 2009) anche ai lavoratori apprendisti in regime di solidarietà, avvalendosi sempre delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga dalla vigente normativa. La volontà del Legislatore sembra essere quella di assicurare comunque, attraverso l’emanazione delle più recenti disposizioni “anticrisi” (art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008; art. 1, D.L. n. 78/2009, conv. da L. n. 102/2009), ampie forme di sostegno al reddito ai lavoratori in difficoltà, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l’istituto della Cassa integrazione in deroga le cui risorse finanziarie “possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione” (art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008).

A conferma di tale impostazione va ricordato quanto già chiarito dal Ministero con risposta ad interpello n. 52/2009 in ordine alla possibilità di richiedere contestualmente Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e Cassa “in deroga” per gli apprendisti.

 

 
Testo integrale dell'interpello n. 69 del 10 settembre 2009

Il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro.
L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili. 


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