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VENDITA ONLINE: INDICAZIONE DEL FISCO PER CHI SVOLGE E-COMMERCE

di una azienda di abbigliamento intenta ad aprire un punto vendita virtuale. Affinchè l’amministrazione finanziaria, in fase di controllo, possa ricostruire la vicenda della singola operazione economica, il venditore on line deve conservare documentazione da cui risultino:
-le generalità dell’acquirente
-il prezzo rimborsato
-il codice dell’articolo acquistato e quello reso
L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, cioè tramite vettore o spedizioniere. Ai fini del pagamento dell’Iva, i titolari dei negozi virtuali sono assimilatati ai venditori per corrispondenza: non sono soggetti all’obbligo di emettere fattura ( a meno che questa non sia richiesta dal cliente al momento dell’operazione), né all’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite, comunque, devono essere obbligatoriamente annotati nel registro (come previsto dal D.P.R. n.633/72). (Agenzie delle Entrate e Governo.it - Maddalena Baldi)

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